Detrazione per i figli a carico al coniuge residente in Italia

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 5 ottobre 2018, p. 27.

L’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale all’estero costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 212/2000, come peraltro già chiarito nella circolare 9/E/2016. È il principio ribadito dalle Entrate, che hanno ritenuto inammissibili due interpelli presentati da due diversi contribuenti italiani, trasferiti all’estero per motivi di lavoro, entrambi interessati a valutare gli effetti conseguenti al trasferimento (n. 25 e 26, pubblicate ieri). 
Nonostante l’inammissibilità degli interpelli, l’Agenzia coglie l’occasione per fornire indicazioni di carattere interpretativo per i lavoratori trasferiti all’estero. Tra queste, quella di maggiore interesse, contenuta nella risposta 25, riguarda la modalità di ripartizione della detrazione per figli a carico tra genitori non separati. Sebbene la norma (articolo 12, comma 1, lettera c, del Tuir) difetti di indicazioni specifiche per il coniuge residente all’estero, secondo l’Agenzia ciò non osta all’esercizio della facoltà, prevista dalla norma, di esercitare la detrazione in misura piena (100%) in capo al coniuge residente in Italia, se il suo reddito complessivo è superiore a quello del coniuge non residente.

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