di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 13 agosto 2018, p. 14
Le vincite da gioco su pronostici sportivi percepite all’estero da un contribuente fiscalmente residente in Italia costituiscono reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. d), TUIR, e come tali concorrono al reddito complessivo IRPEF. Peraltro, in ossequio alle disposizioni contenute nel trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, la vincita è da assoggettare a tassazione nel solo Stato di residenza del percettore. Pertanto, qualora la vincita sia stata assoggettata a prelievo all’estero, tale imposta va richiesta a rimborso all’Amministrazione finanziaria estera e non può essere scomputata dall’imposta italiana, da liquidarsi dunque sull’ammontare lordo della vincita. Sono questi i principi espressi nella risposta all’interpello n. 904-273/2018, con la quale la Direzione Regionale della Lombardia ha replicato alla richiesta di un contribuente italiano in merito al corretto inquadramento fiscale delle somme percepite a seguito di una vincita ad un gioco su pronostici sportivi gestita da una società monopolista francese.