Nel processo tributario l’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’operatività del giudicato formatosi in altra controversia pendente tra le stesse parti con riferimento ad altra annualità (giudicato esterno). Occorre però che la pronuncia passata in giudicato riguardi il medesimo tributo ed abbia accertato questioni di fatto che costituiscono il presupposto anche dell’altra controversia. È quanto affermato dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 3945/5/2021
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