Corte Costituzionale 114/2018: incostituzionale l’art. 57 D.P.R. 602/73 nella parte in cui non permette l’opposizione all’esecuzione c.d. successiva

Con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede l’esperibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie concernenti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso recante l’intimazione ad adempiere. Viene quindi ampliato il novero degli strumenti di tutela del contribuente all’interno dell’espropriazione esattoriale, potendosi presentare opposizione all’esecuzione (davanti al giudice dell’esecuzione) anche successivamente alla notifica di una cartella di pagamento per fare valere l’inidoneità del titolo legittimante la riscossione coattiva (si pensi al caso in cui il debitore intenda far valere l’estinzione del credito per l’intervenuto pagamento o per l’intervenuta “rottamazione” della cartella di pagamento, oppure l’intervenuta prescrizione del credito).

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La responsabilita` della persona giuridica per le sanzioni fiscali: considerazioni alla luce di un recente arresto della Suprema Corte

di Gabriele Ferlito, Diritto e Pratica Tributaria, n. 4/2018, p. 1744 e ss.

L’Autore affronta il tema della (in)trasmissibilità ai soci delle sanzioni amministrative tributarie irrogate nei confronti di una società di capitali, quando questa si estingue nel corso del procedimento giurisdizionale radicato avverso una pretesa avanzata dall’Amministrazione finanziaria.

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Funzionario al rientro senza RW e Ivafe

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore 20 settembre 2018, p. 34

Il neofunzionario Ue che in occasione dell’entrata in servizio trasferisce la propria residenza in Italia continua a considerarsi fiscalmente domiciliato nello Stato Ue di provenienza, in base all’articolo 13 del protocollo sui privilegi e immunità Ue. Con la conseguenza che non sono imponibili in Italia i redditi percepiti all’estero dal funzionario, così come non sono soggetti a Ivafe e non vanno monitorati nel quadro RW gli investimenti mantenuti all’estero. Stesse conclusioni per il coniuge, a condizione che non svolga attività lavorativa. Sono i chiarimenti forniti dalle Entrate nelle risposte a due interpelli sulla portata degli articoli 12 e 13 del protocollo, presentati da un contribuente italiano ex-Aire e dal suo coniuge, entrambi rientrati in Italia in corso d’anno.

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Transfer price, bocciato il cambio di indicatore

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il sole 24 Ore 3 settembre 2018, p.  17

L’indice di redditività impiegato in corso di verifica dall’amministrazione finanziaria al fine di dimostrare la fondatezza delle rettifiche di transfer pricing non può essere dalla stessa modificato in sede di accertamento, senza un contraddittorio preventivo, pena l’illegittimità dell’atto impositivo per violazione del principio di cooperazione e lealtà tra amministrazione e contribuente, previsto dallo Statuto dei contribuenti. È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 2629/24/2018 del 7 giugno scorso (presidente Ceccherini, relatore Sacchi), che segna un ulteriore punto a favore del contribuente nell’ambito delle controversie sui prezzi di trasferimento.

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