La rottamazione copre gli interessi da sospensione

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 26 agosto 2019, p. 14.

L’istituto della definizione dei carichi pendenti (rottamazione dei ruoli), più volte riproposto negli ultimi anni, prevede l’estinzione del debito erariale mediante il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposte e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, con conseguente cancellazione delle sanzioni e degli ulteriori interessi, compresi non solo gli interessi di mora ma anche gli interessi sulle somme oggetto di sospensione (interessi da sospensione) ex articolo 39 del Dpr 602/1973. Sono le conclusioni cui è pervenuta la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 2806/1/2019.

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