Corte Costituzionale 114/2018: incostituzionale l’art. 57 D.P.R. 602/73 nella parte in cui non permette l’opposizione all’esecuzione c.d. successiva

Con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede l’esperibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie concernenti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso recante l’intimazione ad adempiere. Viene quindi ampliato il novero degli strumenti di tutela del contribuente all’interno dell’espropriazione esattoriale, potendosi presentare opposizione all’esecuzione (davanti al giudice dell’esecuzione) anche successivamente alla notifica di una cartella di pagamento per fare valere l’inidoneità del titolo legittimante la riscossione coattiva (si pensi al caso in cui il debitore intenda far valere l’estinzione del credito per l’intervenuto pagamento o per l’intervenuta “rottamazione” della cartella di pagamento, oppure l’intervenuta prescrizione del credito).

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