Il curatore non è responsabile dei debiti d’imposta del fallito

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2019, p. 22

Il curatore fallimentare non rappresenta né sostituisce il soggetto fallito, ma opera nell’interesse pubblico con poteri e funzioni attribuiti dalla legge nel perseguimento delle finalità tipiche della procedura concorsuale. Pertanto, il curatore non è responsabile in solido né per gli obblighi fiscali del fallito rimasti inadempiuti, né per quelli che, seppur riferiti all’esercizio provvisorio della curatela, lo stesso curatore non sia stato in grado di adempiere per mancanza di risorse sufficienti. È quanto affermato dalla Ctr della Lombardia con la sentenza 2911/11/2019.

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