Bonus impatriati ai laureati per due anni fuori dall’Italia

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 12 ottobre 2018, p. 26.

I soggetti rientranti nel comma 2 dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 possono accedere al bonus impatriati se sono stati fiscalmente residenti all’estero per almeno i due anni precedenti il rientro in Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta 32 a una istanza di interpello, pubblicata ieri, ribadendo quanto già affermato con la risoluzione 51/E del 7 luglio 2018. Il regime agevolato per i lavoratori impatriati prevede, per chi si trasferisce dall’estero in Italia, una detassazione del 50% del reddito di lavoro dipendente e autonomo prodotto nel nostro Paese per cinque anni. Secondo il comma 2 dell’articolo 16 sono destinatari del beneficio fiscale anche i cittadini dell’Ue o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro o di studio (conseguendo una laurea o una specializzazione post lauream) fuori dall’Italia nei 24 mesi precedenti al trasferimento. 

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